Art. 5.
(Titoli di studio).

      1. Gli studenti che frequentano le scuole indipendenti sostengono l'esame finale per il conseguimento dei titolo legale di studio con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola.
      2. Le commissioni esaminatrici sono composte con criteri di reciprocità tra scuole indipendenti, statali e private.